(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10  del
                            9 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 62 dello statuto; 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attivita'
di tassidermia e imbalsamazione); 
  Vista  la  legge  regionale  10  giugno  2002,  n.  20  (Calendario
venatorio e modifiche alla legge regionale  12  gennaio  1994,  n.  3
«Recepimento della legge 11  febbraio  1992,  n.  157  Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»); 
  Vista la legge regionale 3  gennaio  2005,  n.  7  (Gestione  delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); 
  Vista legge regionale 7 dicembre  2005,  n.  66  (Disciplina  delle
attivita' di pesca marittima e  degli  interventi  a  sostegno  della
pesca professionale e dell'acquacoltura); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l'art. 2,  comma
1; 
  Visto il parere istituzionale,  favorevole  con  condizioni,  della
Prima Commissione consiliare espresso nella seduta  del  14  dicembre
2015; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta dell'8 gennaio 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  in  attuazione  della  legge  regionale  n.  22/2015  e,   in
particolare,  dell'art.  2,  comma  1,  e'  necessario  adeguare   la
legislazione regionale in materia di caccia disciplinata dalla  legge
regionale n. 3/1994, dalla legge regionale n. 20/2002 e  dalla  legge
regionale n. 3/1995; 
    2.  in  attuazione  della  legge  regionale  n.  22/2015  e,   in
particolare,  dell'art.  2,  comma  1,  e'  necessario  adeguare   la
legislazione regionale in materia di pesca  in  mare  e  nelle  acque
interne disciplinata dalla legge regionale n. 7/2005  e  dalla  legge
regionale n. 66/2005; 
    3. l'adeguamento al nuovo  assetto  istituzionale  impone,  oltre
alle  revisioni  strettamente  legate  alle  competenze,   anche   la
rivisitazione   delle   discipline   che   attribuivano    competenze
pianificatorie alle province; in particolare e' necessario modificare
la normativa in materia di caccia e quella in materia di pesca  nelle
acque interne per prevedere una pianificazione territoriale a livello
regionale; 
    4. al fine di tener conto  delle  questioni  emerse  in  sede  di
applicazione delle norme relative alla recente riforma  degli  ambiti
territoriali di caccia (ATC)  e  nell'ottica  di  una  ottimizzazione
dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte  modifiche  alla
disciplina degli organi dell'ATC; 
    5. al fine di  adeguare  il  testo  alla  sopravvenuta  normativa
nazionale e regionale sono  modificati  gli  articoli  ove  ricorrono
norme non piu' vigenti; 
    6. il parere della Prima commissione consiliare e' stato  accolto
ed e' stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge; 
    7. al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                   Finalita'. Modifiche all'art. 1 
                   della legge regionale n. 3/1994 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.
3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»), dopo le parole: «n.  157»  sono  aggiunte  le  seguenti:
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio). 
  2. Il comma 2 dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  3/1994  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 24
dicembre  2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche  dell'Unione  europea),  realizzano  altresi'  l'attuazione
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 30 novembre  2009  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici.».