(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 62 dello statuto; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attivita' di tassidermia e imbalsamazione); Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); Vista legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'8 gennaio 2016; Considerato quanto segue: 1. in attuazione della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, e' necessario adeguare la legislazione regionale in materia di caccia disciplinata dalla legge regionale n. 3/1994, dalla legge regionale n. 20/2002 e dalla legge regionale n. 3/1995; 2. in attuazione della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, e' necessario adeguare la legislazione regionale in materia di pesca in mare e nelle acque interne disciplinata dalla legge regionale n. 7/2005 e dalla legge regionale n. 66/2005; 3. l'adeguamento al nuovo assetto istituzionale impone, oltre alle revisioni strettamente legate alle competenze, anche la rivisitazione delle discipline che attribuivano competenze pianificatorie alle province; in particolare e' necessario modificare la normativa in materia di caccia e quella in materia di pesca nelle acque interne per prevedere una pianificazione territoriale a livello regionale; 4. al fine di tener conto delle questioni emerse in sede di applicazione delle norme relative alla recente riforma degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte modifiche alla disciplina degli organi dell'ATC; 5. al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non piu' vigenti; 6. il parere della Prima commissione consiliare e' stato accolto ed e' stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge; 7. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Finalita'. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3/1994 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), dopo le parole: «n. 157» sono aggiunte le seguenti: (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), realizzano altresi' l'attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».